Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Cessione credito

Cessione credito
QUESITO del 01/04/2007

In relazione alle disposizioni di cui all’ art. 117 D.lgs 163/06 si chiede se le estensioni delle disposizioni di cui alla Legge 21.02.1991 n° 52 sui crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni sono da considerare un ampliamento delle possibilità di cessione del credito rispetto alle norme contenute nel codice civile o se al contrario le cessioni prive dei requisiti previsti dalla suddetta normativa come cita l’ art. 1 della Legge 52/91 –“ La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.” sono escluse dalla possibilità di essere poste in esecuzione.

Cessione credito - Pagamenti
QUESITO del 07/04/2008

Lo schema tipo di contratto d’appalto regionale ammette la cessione del corrispettivo, nel rispetto dell’art. 117 d.lgs 163/2006; d’altra parte, il medesimo schema prevede l’accredito della somma su un conto corrente bancario: si chiede se sia accettabile la cessione del credito, presentata da un Consorzio d’Imprese, aggiudicatario di un appalto, in favore della consorziata esecutrice dell’opera, ovvero l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla medesima consorziata esecutrice.

B7. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?

Appalto lavori aggiudicato il 18/09/17, contratto il 26/10/17. La DL rileva che nel DDT di fornitura cls, l’intestatario è diverso dall’appaltatore, pur essendo presenti i codici CUP e CIG. L’appaltatore presenta in visione scrittura privata di mandato senza rappresentanza sottoscritta con l’intestatario del DDT (non registrata presso Agenzia Entrate, datata 29/09/2017), secondo cui il mandatario (altra società) eseguirà i pagamenti indicati dal mandante (appaltatore) e provvederà all’incasso sui propri c/c dei crediti del mandante, comunicando al debitore (SA) gli estremi del c/c su cui eseguire il pagamento, con obbligo di riservare le dette somme alla mandante (appaltatore) al termine del mandato. Contestualmente l’appaltatore presenta in visione una dichiarazione di nuovi conti dedicati, che risultano gli stessi citati nel mandato come c/c propri del mandatario. L’appaltatore ne chiede verbalmente presa d’atto. Entrambe le società appartengono agli stessi soggetti. In base alla disciplina antimafia e sulla tracciabilità, chiediamo come verificare la conformità o non conformità di tale modalità, anche nel timore che ciò possa configurarsi come cessione “di fatto” del contratto.

Questa stazione appaltante ha la necessità di comprendere quali siano i motivi per cui si possano rifiutare la cessione di un credito derivante da un appalto di servizi in forza dell’art. 106 comma 13.